Arriva la Tasi: ribassi ma pochi giorni per pagarla

E’ arrivata in questi giorni la nuova Tariffa rifiuti (TARI) del comune di Villa Guardia. Come anticipato dall’Amministrazione in fase di presentazione del Bilancio tempo fa, per alcune categorie le riduzioni sono state importanti, in alcuni casi arrivando sino a oltre il 20% in meno. Un dato reso possibile grazie anche ai costanti investimenti sulla raccolta differenziata effettuati in questi anni e che, con il passare del tempo, hanno prodotto un sensibile miglioramento nei costi sostenuti dalla Comunità.

Ci saranno però a disposizione solo pochi giorni per effettuare i versamenti richiesti nella modalità “pagamenti semestrali”. La scadenza del 16 luglio, infatti, è quantomai ravvicinata. Il pagamento semestrale è comunque un’opzione che moltissimi comuni scelgono per andare incontro ai cittadini, senza richiedere un canone unico.

Nel frattempo c’è da segnalare un giro di vite del gestore della raccolta differenziata in merito al malcostume dei cittadini di Villa Guardia. Nelle ultime settimane, infatti, si sono intensificati i controlli sui sacchi consegnati fuori dalle abitazioni nei giorni di raccolta. Spesso i residenti sono soliti, infatti, sbagliare i giorni, utilizzare ancora sacchi neri (“fuori corso” da anni) o ancora non rispettare le indicazioni sulla differenziazione dei materiali. Diventa dunque sempre più frequente imbattersi “il giorno dopo” in sacchi non ritirati e riportanti l’etichetta “non conforme”. Purtroppo, oltre al danno ecco la beffa, con i sacchi non conformi che vengono del tutto ignorati dai legittimi proprietari e lasciati abbandonati al proprio destino per giorni, dando un’immagine di degrado e inciviltà non consona alla tradizione del paese, uno dei primi in provincia di Como ad essere premiato con il titolo di comune riciclane. Nella speranza che l’educazione civica dei residenti possa rifiorire e contagiare tutti….

ecco di seguito alcune indicazioni generali utili per sapere qualcosa in più sulla TARI.

TARI 2016: CHI PAGA?

Deve pagarla chi ha il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di immobili aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

La tassa sui rifiuti non deve essere pagata con riferimento alle aree comuni condominiali, come ad esempio, cortili, locali per la lavanderia, ingresso del palazzo e vis dicendo, che non risultano detenute o occupate in via esclusiva, al riguardo è quindi soggetto a tassazione l’alloggio del portiere.

TARI: COME SI CALCOLA?

La corresponsione viene fatta in base a tariffa commisurata ad anno solare. La tariffa, a sua volta, fa riferimento alla superficie dei locali e delle aree oggetto del tributo, essendo poi commisurata a quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in riferimento agli usi, oltre che al tipo di attività svolte.

Si ricorda come la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è data da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Questo con riferimento sia, alle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sia alle altre unità immobiliari quali immobili a destinazione speciale o particolare – gruppi catastali D e E – e le aree scoperte.

Il criterio della superficie calpestabile, riguardo alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, sarà utilizzato sino a quando non avverrà l’allineamento definitivo dei dati catastali degli immobili a destinazione ordinaria con i dati concernenti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ogni Comune. Soltanto a partire da allora, infatti, potrà rilevare, come superficie assoggettabile al tributo, l’80% della superficie catastale.

TARI: QUALI SONO LE RIDUZIONI OBBLIOGATORIE?

Riduzioni obbligatorie sono previste per legge e nello specifico:

1) nelle zone dove non viene fatta la raccolta, per via della distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, prevedendo anche una modulazione: la tassa sui rifiuti risulta dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa;

2) in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di svolgimento dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per ragioni sindacali o per impedimenti imprevedibili sotto il profilo organizzativo che abbiano causato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria quale danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente: la TARI risulta dovuta nella misura massima del 20% della tariffa;

3) in caso di raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche: la riduzione avviene sulla base di una variabile che è a scelta del singolo Comune.

TARI: QUALI SONO LE RIDUZIONI FACOLTATIVE?

Oltre alle riduzioni sancite dalla legge, viene rimessa ai Comuni la possibilità di prevedere ulteriori riduzioni, appunto facoltative, riferibili a:

1) abitazioni con un unico occupante;

2) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro utilizzo limitato e discontinuo;

3) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, tuttavia ricorrente;

4) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora, per un periodo che supera i 6 mesi all’anno, all’estero;

5) fabbricati rurali ad uso abitativo.

 

TARI: CHI PUO’ BENEFICIARE DELLE ESENZIONI?

Secondo il presupposto della norma, per il quale non vanno tassati gli spazi improduttivi di rifiuti, in base al criterio della “non utilizzabilità” dei locali e delle aree, risultano rispettivamente esenti:

1) le parti condominiali, non utilizzate in via esclusiva, come ad esempio, l’androne, o le scale di accesso;

2) i locali in cui l’impossibilità di produrre rifiuti in maniera autonoma risulta oggettiva, come ad esempio i solai e le cantine;

3) i locali in cui, in determinate circostanze temporali , non è possibile produrre rifiuti.

TARI: COME FARE IL VERSAMENTO?

Il versamento va effettuato con Modello F24 oppure con apposito bollettino di conto corrente postale al quale vengono applicate le disposizioni regolanti il Mod. F24, in quanto compatibili, ovvero mediante le altre modalità di pagamento fornite dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

E’ il Comune a fissare le scadenze di pagamento della tassa, di norma, stabilendo almeno due rate con scadenza semestrale, nonostante sia comunque possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.

TARI: COME FARE LA DICHIARAZIONE?

soggetti passivi della TARI devono presentare una dichiarazione complessivaattinente alla IUC, comprensiva anche della TASI.

Tale presentazione va fatta entro il termine del 30 giugno dell’anno consecutivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla IUC.

Si precisa come la dichiarazione, redatta su modello reso disponibile dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non intervengano variazioni rispetto ai dati dichiarati da cui possa derivare un ammontare del tributo diverso. In questa circostanza, infatti, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le citate variazioni.

Nella dichiarazione concernente le unità immobiliari a destinazione ordinariavanno obbligatoriamente riportati:

– i dati catastali;

– il numero civico di ubicazione dell’immobile;

– il numero dell’interno, se sussistente.

Ai fini della dichiarazione attinente la TARI, si ricorda infine che rimangono valide le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU, TIA o TARES.